Anche l’estetista deve nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Decreto Legislativo 81/2008
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Diverse sono le novità previste dal D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. È riconosciuto il ruolo essenziale di snodo fondamentale dei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione aziendale, in quanto il RLS rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori.
A livello normativo sono individuati tre diversi tipi di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 c.1):
1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale;
2. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto;
3. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.
Si tratta di tre figure con identiche funzioni, diverse sono le competenze e le modalità di elezione.
Il RLS aziendale è eletto con differenti modalità a seconda del numero di dipendenti:
fino a 15 lavoratori direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo (art. 48)
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